Il datore di lavoro come RSPP

Tutto sul Datore di Lavoro

Datore di lavoro RSPP

La sicurezza sul lavoro, per una serie di soggetti, è un obbligo. Ovviamente il datore di lavoro è il soggetto principale, anche se non esclusivo, del dovere primario, insito nel contratto di lavoro, di garantire ai prestatori d’opera il bene costituzionale della salute e della sicurezza nei luoghi e nelle attività di lavoro.

Per questo sono state create con una serie di misure, molte delle quali indicate tassativamente dalla legge, atte ad eliminare, prevenire o comunque ridurre al minimo tecnicamente possibile i rischi prevedibili in quanto connessi alle lavorazioni e alle mansioni ordinarie. Il “datore di lavoro” dunque, é il vertice del sistema aziendale che deve in qualche modo, anche se non solo lui, assicurarsi che queste misure vengano rispettate ai fine di una gestione aziendale in sicurezza.

Nelle pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni a lui delegate, ma solo, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni. E’ quello che avviene, solitamente, tra dirigenti e preposti di un’azienda, ma spesso non è formalizzato in disposizioni e procedure, come sarebbe opportuno per evitare spiacevoli malintesi in sede di accertamento delle responsabilità.

In ogni caso comunque, un dirigente, prima di essere nominato tale, dovrebbe aver frequentato con successo un corso per dirigenti sulla sicurezza sul lavoro.

Gli obblighi del datore di lavoro

In ogni caso, la delega di funzioni non libera il datore di lavoro da tre obblighi:
a) la vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
b) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
c) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro può trasferire ad altri soggetti molte delle responsabilità penali per la sicurezza, attraverso una delega scritta (con data certa) e adeguatamente pubblicizzata, a un soggetto che, accettando la delega per iscritto, abbia:
a) tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
b) tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è il processo, formalizzato in un documento, che attesta la diligenza del datore di lavoro nel progettare e attuare il proprio sistema di sicurezza, attraverso la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che deve provvedervi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (dove c’è),  con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dalla legge, senza per questo essere esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Servizio Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezione agisce come consulente, organizzatore e “specialista” del datore di lavoro per quanto riguarda:
a) l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
b) l’elaborazione delle misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica con i rappresentanti dei lavoratori e il medico competente;
f) la fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi e le misure adottate.

La legge consente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (e di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione) nei seguenti casi:

  1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori,
  2.  Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori,
  3.  Aziende della pesca fino a 20 lavoratori,
  4.  Altre aziende fino a 200 lavoratori.

Datore di lavoro RSPP

Datore di lavoro RSPP

Il datore di lavoro deve informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, della sua decisione di assumere il ruolo di Rspp. Nella sostanza, nulla cambia sotto il profilo delle sue responsabilità non delegabili. In concreto, nelle piccole e medie aziende, negli studi professionali e in generale nelle attività a basso rischio, l’assunzione del ruolo di Rspp da parte del datore di lavoro (deve frequentare un corso sulla sicurezza per datore di lavoro) può semplificare la gestione delle misure di prevenzione e rendere più efficace la loro applicazione, in quanto emanate direttamente dal titolare dell’impresa, sulla base della sua conoscenza ed esperienza “sul campo”.

Lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del ruolo di Rspp è vietato:

  •  nelle aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti soggette all’obbligo di notifica o rapporto,
  •  nelle centrali termoelettriche,
  •  negli impianti ed installazioni che utilizzano sorgenti radioattive,
  •  nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
  •  nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori,
  •  nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori,
  •  nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Formazione datore di lavoro RSPP

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di Rspp deve frequentare corsi di formazione, anche online,  di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati  all’esito della valutazione dei rischi e articolati in moduli (modulo a, modulo b  e modulo c).

RSPP MODULO A

Il modulo A offre una formazione sia di tipo normativo che pratico ed ha una durata di 28 ore al termine delle quali l’aspirante RSPP dovrà sostenere un esame per ricevere l’attestato che gli permetterà di esercitare il ruolo di RSPP, ma anche di poter accedere alla frequenza del moduli B e C.

Corso RSPP modulo B

Il modulo B viene anche definito “modulo di specializzazione” ed ha una durata che può arrivare anche a 68 ore, in base al settore di riferimento, ma tra gli altri, i temi trattati in questo modulo riguardano il rischio chimico, fisico e cancerogeno, il rischio infortunio e i dispositivi di protezione individuale.

Il modulo b è così suddiviso:

  • CORSO RSPP MODULO B SP1,
  • CORSO RSPP MODULO B SP2,
  • CORSO RSPP MODULO B SP3, 
  • CORSO RSPP MODULO B SP4

CORSO RSPP MODULO C

Per accedere al modulo C non è necessario aver frequentato il modulo A e il modulo B, è sufficiente la partecipazione al modulo A che da diritto alla partecipazione ad entrami i moduli successivi. Il modulo C ha una durata di 24 ore e affronta temi come la prevenzione e protezione dei rischi non solo fisici ma anche psicologici e di relazione. Inoltre permette di organizzare attività di comunicazioni aziendali.

Secondo questa classificazione, ad esempio, appartengono ad un livello di rischio basso le aziende del settore servizi, pulizie, commercio, studi professionali, ambulanti, artigianato e turismo; al rischio medio le aziende dei settori agricoltura, pesca, pubbliche amministrazioni, trasporti e magazzinaggio; al rischio alto le industrie edili, alimentari, tessili, metalmeccanica, manifatturiere (come pelletterie), chimiche, le raffinerie, le aziende che si occupano della gestione dei rifiuti, del compartimento sanità e dei servizi residenziali, dello spettacolo, grandi eventi e altri.

Aggiornamento del RSPP

Ogni cinque anni, il datore di lavoro Rspp è tenuto a frequentare un aggiornamento corso RSPP datore di lavoro di durata differente in base al livello di rischio abbinato al settore Ateco di appartenenza dell’azienda:

  • 6 ore aggiornamento corso rspp datore di lavoro rischio basso;
  • 10 ore aggiornamento corso rspp datore di lavoro rischio medio;
  • 14 ore corso rspp datore di lavoro rischio alto.

I contenuti dell’aggiornamento corso rspp devono riguardare:
– aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
– sistemi di gestione e processi organizzativi;
– fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo ;
– tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.